L’ABC della lotta per la casa

Alcune informazioni utili per uno Sportello di Lotta per la Casa
Uno sportello di lotta per la casa può avere diverse funzioni.
La prima è quella di fornire un servizio alle persone che si rivolgono allo sportello. Questa funzione è senza dubbio la meno interessante per uno sportello di lotta. Gli sportelli informativi fine a sé stessi, infatti, si contano a decine nella nostra città. Nonostante questo, però, la funzione di servizio è indispensabile al funzionamento dello sportello, perché molto spesso le persone si avvicinano allo sportello proprio con questo bisogno. Se questo aspetto non fosse presente, probabilmente le persone non verrebbero affatto.

La seconda funzione è quella di un valido strumento di inchiesta per chi, come il Coordinamento, porta avanti lotte sociali. Se lo sportello funziona e se le persone che vi affluiscono sono numerose, è possibile ricavare da esse numerosi dati sulle contraddizioni e le emergenze in atto nella città.

La terza funzione, la più interessante, è quella di strumento per entrare in relazione con nuovi soggetti sociali, allo scopo di mettere in piedi vertenze, e soprattutto nuove lotte auto-organizzate, oppure per allargare lotte sociali già esistenti.
E’ bene che compagni e compagne che si accingono all’apertura di un nuovo sportello, discutano e tengano sempre a mente queste molteplici funzioni.
Vediamo ora alcune informazioni utili, basate sull’esperienza, per la gestione di uno sportello di lotta per la casa.

1.Lo sfratto
La prima cosa da tenere a mente è che si può parlare di sfratto solo in
presenza di un contratto di locazione (cioè un contratto d’affitto).
Per la legge italiana esistono quattro tipologie di sfratto:
• per finita locazione
• per morosità
• per necessità
• per inadempienze contrattuali
Più che imparare a memoria i dettagli tecnici di tutti e quattro i tipi [mica dobbiamo diventare tutti/e avvocati…] è importante capire la sequenza temporale seguita da una pratica di sfratto. In questo modo è possibile capire a che punto si trova la persona che si rivolge allo sportello, così da dargli le risposte adeguate.

  • Notifica

Il proprietario deve dare un preavviso per raccomandata all’inquilino, con almeno 6 mesi di anticipo. Tale preavviso può essere più breve nel caso dello sfratto per morosità (che può scattare dopo 2 mesi di affitto non pagato).
Successivamente l’inquilino/a riceve una citazione in tribunale ovvero un invito a presentarsi davanti al giudice alla prima udienza.
Se allo sportello si presenta una persona che ha ricevuto un preavviso od una citazione è importante dirgli di nominare un avvocato e comunque di presentarsi in tribunale. Se non si presenta, oltre a non potersi difendere, rischia di subire lo sfratto in tempi molto più brevi.
Procedimento in tribunale
Durante il procedimento in tribunale si possono richiedere proroghe,
contestare irregolarità al padrone di casa e fare molte altre cose che, come minimo, possono allungare di mesi o addirittura anni il procedimento.
Si tratta comunque di materia per gli avvocati per le quali i/le compagni/e dello sportello non possono fare molto.

  • La sentenza di sfratto

Alla fine del procedimento, se il proprietario ha vinto la causa (cioè quasi sempre), il giudice emette la sentenza di sfratto (a cui segue un atto di precetto da parte del padrone di casa, che fa riferimento alla sentenza). Il giudice fissa anche la data di esecuzione dello sfratto. Questo non vuol dire che l’inquilino/a debba uscire dalla casa quel giorno, specialmente se ha deciso di intraprendere un percorso di lotta, ma semplicemente che a partire da quella data l’ufficiale giudiziario potrà richiedere al commissariato di zona l’intervento della forza pubblica per eseguire lo sfratto.
Molto spesso le persone si rivolgono agli sportelli dei compagni a questo punto. E’ comunque importante metterli in contatto con l’avvocato per vedere se c’è ancora qualche carta da giocare sul piano legale. E’ però importante fargli capire che da questo punto in poi loro per la legge hanno torto, e che quindi solo con la lotta potranno difendersi.
In pratica a partire dalla data di esecuzione fissata dalla sentenza diventa utile organizzare picchetti anti-sfratto. Chiaramente la valutazione sull’opportunità o meno del picchetto dev’essere soprattutto politica.

  • Gli accessi dell’ufficiale giudiziario

A partire dalla data scritta sulla sentenza del giudice, cominciano gli accessi dell’ufficiale giudiziario. Tipicamente al primo accesso l’ufficiale si limita a constatare che l’inquilino/a non ha lasciato la casa e concede una proroga.
Questa non è una regola, ma è solo quello che succede nella maggior parte dei casi.
Se l’inquilino non se ne va, gli accessi dell’ufficiale giudiziario continuano di proroga in proroga.
Il numero e la durata delle proroghe variano moltissimo in modo arbitrario (il tutto può durare pochi mesi come protrarsi per anni), ma in generale si può dire che la velocità della procedura dipende dalla pressione che il proprietario applica sull’ufficiale giudiziario (e dalle mazzette che paga). Sempre in linea generale, più passa il tempo più aumentano le probabilità che l’ufficiale si presenti con la forza pubblica ed il fabbro, cercando di eseguire lo sfratto con la forza. E’ utile sentire l’avvocato per usufruire di tutte le scappatoie che
consentono di ottenere una proroga per vie legali (certificati medici, presenza di invalidi, presenza di animali, iscrizione alle liste delle case popolari ecc.).
Le date per l’accesso dell’ufficiale devono sempre, in teoria, essere notificate in anticipo. Tipicamente l’ufficiale quando si presenta e concede una proroga notifica verbalmente la data dell’accesso successivo. Nella realtà, però, succede di tutto (l’ufficiale non si presenta alla data stabilita oppure si rifiuta di comunicare la data). Accade quindi che la persona sotto sfratto non sappia la
data fissata per la prossima esecuzione. In questo caso è necessario che lui/lei oppure l’avvocato/a si rechino al tribunale a verificare tale data.
Per la difesa delle persone che si trovano in questa situazione diventa
fondamentale valutare l’opportunità di un picchetto anti-sfratto.

  • L’esecuzione dello sfratto

Perché uno sfratto sia valido, dev’essere presente l’ufficiale giudiziario, il proprietario o un suo rappresentante (tipicamente l’avvocato), un medico in caso di presenza di malati o invalidi, un veterinario in caso di animali. Quasi sempre vengono eseguiti sfratti in cui tutte queste regole non vengono rispettate. Purtroppo, però, una volta che lo sfratto è stato eseguito, il massimo che lo sfrattato può ottenere in caso di irregolarità dello sfratto è un risarcimento. Nulla, quindi, gli permetterà di rientrare legalmente dentro casa, anche nei rari casi in cui un tribunale riconosca l’irregolarità dello sfratto.
Una volta eseguito lo sfratto, un fabbro cambia la serratura, ed l’inquilino può (previa accordo col proprietario) andare entro un certo tempo a prendere le proprie cose. Un eventuale rientro dentro casa diventa un atto di rilevanza penale.
L’ufficiale giudiziario rilascia un documento che attesta l’avvenuto rilascio dell’immobile (V.I.P.) utile ad esempio nel presentare la domanda per le case popolari.

  • Il picchetto anti-sfratto

Per permettere alle persone che hanno uno sfratto esecutivo in corso di restare nella casa in cui abitano, lo strumento fondamentale è il picchetto antisfratto.
L’organizzazione di un picchetto anti-sfratto dovrebbe essere preceduta dalla considerazione di alcuni fattori pro e contro. Ne elenchiamo alcuni a titolo di esempio:
– Pro:
• La persona sotto sfratto vuole intraprendere la strada della lotta;
• I/le compagni/e intravedono la possibilità di organizzare un comitato
(territoriale o meno) o comunque la possibilità di aprire una vertenza. Il
picchetto è uno strumento molto utile perché è riproducibile, risolve un
bisogno immediato (quello di restare dentro casa), e rende subito chiari i
meccanismi della lotta auto-organizzata (banalizzando: se vuoi 40
persone a picchettare casa tua, dovrai farti altri 40 picchetti);
• Si vuole condurre una campagna sugli sfratti: il picchetto può essere un
importantissimo momento di visibilità.
– Contro
• Eventuale impossibilità tecnica di organizzare un picchetto con forze
congrue (picchetti di poche persone espongono i compagni al rischio di
denunce senza tutelare l’inquilino/a, si rischia di ritrovarsi con uno sfratto
eseguito e in più ulteriori denunce sul groppone);
• Il fatto che con un picchetto in sé il massimo che si può ottenere è una
proroga di qualche mese.

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2.Occupanti senza titolo
Un caso frequente, in molti quartieri di Roma, è quello degli occupanti senza
titolo.
Si tratta di persone che occupano case senza avere alcun tipo di contratto,
nemmeno verbale o al nero. Di solito si tratta di case di proprietà di enti
pubblici o case popolari. Può capitare che si tratti di case di proprietà privata.
Uno sportello di lotta non dovrebbe difendere chi occupa case popolari o ERP,
se non altro per motivi di opportunità politica.
Tecnicamente anche chi abita nelle “nostre” occupazioni è un occupante
senza titolo. Noi, per semplicità intendiamo con questo termine occupanti di
singole abitazioni.
Gli/le occupanti senza titolo possono essere entrati in vari modi
nell’abitazione, ad esempio rompendo la porta, subentrando ad un inquilino
regolare, subentrando ad un precedente occupante, e spesso pagando una
buonuscita.
Nel caso di occupanti senza titolo non è corretto parlare di sfratto, anche se
spesso lo si fa. Nel loro caso si tratta di uno sgombero.
Nelle prime 48 ore dopo che l’abitazione è stata occupata, può essere
effettuato lo sgombero di polizia. Trascorse le 48 ore lo sgombero deve seguire
una procedura simile a quella dello sfratto, anche se con ancora meno garanzie
e possibilità di difesa per l’inquilino/a.
Anche qui, comunque, viene seguito l’iter citazione – procedimento –
sentenza – sfratto esecutivo. Valgono quindi considerazioni molto simili a
quelle fatte per lo sfratto.
In più, la sentenza quasi sempre prevede un risarcimento dei danni arrecati
alla proprietà.
Se l’occupante è entrato rompendo la porta, ci può essere anche una causa
penale, indipendente da quella per lo sgombero.

  • Indennità d’occupazione

Spesso molti occupanti pagano comunque un importo all’ente proprietario,
che in genere viene da questo accettato a titolo di “indennità d’occupazione”.
Tale indennità viene detratta dall’importo dei danni dovuti dall’occupante alla
proprietà.
In qualche caso, ovviamente con l’aiuto di avvocati, alcuni occupanti sono
riusciti a dimostrare che l’ente riscuoteva tale importo a titolo di affitto, e
questo ha implicato il riconoscimento degli stessi diritti degli inquilini regolari.

  • Sanatorie

E’ importante sapere se l’ente proprietario abbia effettuato sanatorie. In
questo caso, se l’occupante riesce a dimostrare di avere i requisiti per la
sanatoria (ad esempio essere entrato/a prima di una certa data) può fare la
domanda anche con lo sfratto (o meglio sgombero) in corso. Purtroppo, non c’è
una regola generale per le sanatorie. In linea di massima gli enti permettono a
tutti coloro che abbiano occupato prima di una certa data, senza commettere
effrazione (cioè senza rompere la porta) di diventare inquilini regolari, non
prima di aver pagato tutta l’indennità d’occupazione.
Anche nel caso di occupanti senza titolo è utile l’intervento dell’avvocato, che
come minimo, se il procedimento è ancora in corso, può riuscire a ritardare la
sentenza. Spesso è indispensabile per districarsi nella giungla di situazioni
fatte di subentri, indennità d’occupazione, oneri accessori e così via.

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3.Contratti a nero
Spesso si presentano persone che pagano affitti in nero, e che sono convinte
di doversene andare di casa. In questi casi, non essendoci alcun contratto, non
ci può essere nessuno sfratto. Sarebbe molto utile per l’inquilino/a avere delle
ricevute dei pagamenti, oppure effettuarle mediante assegno o bonifico, così
da poterle documentare. Sfortunatamente non accade quasi mai.
Legalmente l’unica cosa che in teoria il padrone di casa potrebbe fare è
denunciare l’inquilino/a per occupazione abusiva. D’altro canto l’inquilino
potrebbe smettere di pagare qualunque affitto.
Paradossalmente questi casi sono quelli su cui è più difficile intervenire,
perché diventano preponderanti i rapporti personali (buoni o cattivi che siano)
tra inquilino/a e proprietario.

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4.Domande frequenti
D: Ma non avevano sospeso gli sfratti? L’ha detto il telegiornale…
R: Spesso il governo (o il prefetto o altre autorità) vara un decreto di proroga
generalizzata degli sfratti. A tale provvedimento viene dato grande risalto sui
mezzi di comunicazione. Purtroppo però spesso si omette di specificare che tale
provvedimento riguarda solo alcune categorie di persone (le cosiddette
“categorie protette”) quali anziani, disabili, invalidi, famiglie a reddito molto
basso. Se la persona in questione non rientra in una di queste categorie, il
provvedimento non la tocca, e il procedimento va avanti come se nulla fosse.
Anche gli occupanti senza titolo sono esclusi da questo provvedimento.
D: E che fanno mi sbattono per strada?
R: Ahimè lo fanno… Nessuna legge obbliga il proprietario, o lo stato o
chicchessia a trovare una soluzione abitativa per chi viene sfrattato/a. L’unico
modo per difendersi è la lotta.
D: Il proprietario mi ha detto che me ne devo andare. Che faccio?
R: Lo sfratto “a voce” non esiste. Qualunque proprietario deve avere una
sentenza del tribunale in mano prima di poter mandar via l’inquilino, anche se
il contratto è a nero e addirittura anche se si tratta di un occupante senza
titolo. L’unica cosa da fare è rivolgersi ad un avvocato ed aspettare la citazione
in tribunale.
D: Il proprietario mi ha fatto un contratto per una certa somma, ma
poi mia ha chiesto di più. La differenza la vuole in nero.
R: Non bisogna pagare una lira in più di quanto c’è scritto sul contratto. Chi
paga più del dovuto va invitato a smettere immediatamente. Qualora si sia
costretti a pagare somme in nero sarebbe opportuno riuscire a farlo tramite
assegno o bonifico, in modo da avere una certificazione del pagamento.
D: Sono un occupante senza titolo di una casa di un ente. Mi
conviene pagare o no l’indennità d’occupazione?
R: L’indennità d’occupazione di per sé non da’ alcun titolo in più, a meno che
non si riesca a dimostrare che l’ente la riscuote come affitto. D’altro canto tutti
i soldi dovuti all’ente, e non versati come indennità d’occupazione verranno
richiesti (con gli interessi) al momento di entrare in una eventuale sanatoria.
D: Ho un contratto regolare, ma non ce la faccio più a pagarlo. Che
faccio?
R: Interpella l’avvocato per vedere se il tuo padrone è inadempiente sotto
qualche aspetto. In caso contrario, se smetti di pagare andrai incontro ad una
pratica di sfratto per morosità, che comunque durerà come minimo qualche
mese. Nel frattempo potrai cercare un’altra soluzione, oppure decidere di
partecipare alla lotta per la casa. In quest’ultimo caso quando lo sfratto
diventerà esecutivo potrai essere difeso/a dai tuoi compagni e compagne di
lotta mediante un picchetto anti-sfratto.
D: Il mio caso è ormai disperato. Che devo fare?
R: Iscriversi alle liste d’occupazione.

 

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